Fake News! Rischi di una comunicazione errata: sanzioni civili e penali

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Fake News! Rischi di una comunicazione errata: sanzioni civili e penali

Ormai nel nostro quotidiano, soprattutto in tempo di “quarantena”, chiunque naviga sulle piattaforme social “Facebook” e “Twitter” alla ricerca di intrattenimento, divertimento, svago e (perché no?) anche notizie ed aggiornamenti; ma attenzione perché è possibile imbattersi in comunicazioni ed informazioni errate o comunque prive di fondamento.

Scopriamo, perciò, come distinguere le notizie vere da quelle false.

Cosa si intende per fake news?

La fake news è una notizia falsa, creata sulla scorta di circostanze inesistenti e prodotta da fonti non attendibili; è come un virus che contagia una pluralità di persone, si diffonde rapidamente, è difficile da cancellare ed idoneo a procurare allarme nel pubblico.

Perchè creare e diffondere una fake news?

Grazie a titoli sensazionalistici, i siti web ottengono migliaia di visite con un conseguente forte ritorno economico. Visitare tali siti, spesso, può causare l’involontaria installazione di software dannosi per computer e smartphone.

Quali reati si rischiano con la pubblicazione di una fake news?

Sotto il profilo giuridico, la pubblicazione e diffusione di una fake news potrebbe integrare differenti tipologie di reato. Alcuni esempi?

  • “C’è una bomba nello stadio”. In questo caso, risulturebbe integrato il reato di procurato allarme presso le Autorità, disciplinato dall’articolo 658 del Codice Penale, per il quale è previsto l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da Euro 10 a 516;
  • “Non comprare quella medicina perché crea disturbi allo stomaco”. Tale tipologia di notizia è idonea a ledere l’immagine della casa farmaceutica indicata all’interno della fake news e potrebbe cagionare un danno economico alla vittima. In tal caso, sarebbe possibile sporgere una querela nei confronti dell’autore per il reato di diffamazioneprevisto e punito dall’art. 595 c.p.; le pene previste sono quelle della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 516 a 25.822.
  • “Dona 10 euro per sostenere la terapia intensiva dell’Ospedale di …”. In questa ipotesi, se all’interno della comunicazione oggetto di fake news vi è inserito un Iban personale e non, invece, quello della fondazione di ricerca, l’autore della stessa potrebbe incorrere nel reato di truffa regolato dall’art. 640 del Codice Penale e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.031.

Pertanto, è bene evidenziare che la disinformazione di pari passo con le fake news sono tanto più pericolose quanto più riguardano tematiche di un tale spessore come, per l’appunto, la salute.

In un momento di emergenza come quello che stiamo attraversando, il flusso di false informazioni, soprattutto in rete e sui social, è particolarmente massiccio e districarsi nel mare magnum di notizie che vengono diffuse non è mai agevole, persino per i più esperti.

La raccomandazione è, dunque, quella di affidarsi a fonti ufficiali e certificate per non cadere vittime di informazioni scorrette che non fanno che alimentare ansia e comportamenti inadeguati.

Difatti, proprio al fine di segnalare le affermazioni inveritiere utilizzate con maggiore frequenza, il Ministero della Salute pubblica a cadenza settimanale una news dedicando una pagina del sito istituzionale proprio alla raccolta delle principali fake news.

Risulta, pertanto, utile ed anzi necessario verificare la fonte, il titolo, l’autore, data e foto utilizzati dall’articolo stesso.

Ma anche il semplice fatto di condividere news false ha delle conseguenze?

Ebbene, la diffusione di fake news potrebbe esporre il soggetto che abbia pubblicato la notizia a responsabilità anche di carattere civilistico, con conseguente condanna al risarcimento dei danni sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale.

Più difficoltoso sarà, di contro, ipotizzare una responsabilità a carico di chi diffonde inconsapevolmente ed in buona fede la notizia falsa contribuendo alla disinformazione, non potendosi ricondurre a tale comportamento alcuna responsabilità e/o conseguente integrazione di reato.

Chi invece, per converso, condivide la notizia “bufala” nella piena consapevolezza della sua falsità, e dunque in malafede, al solo fine di incrementarne la diffusione dev’essere considerato a tutti gli effetti corresponsabile al pari dell’autore.

Avv. Simone Troiano