COVID – 19: cosa fare in caso di inosservanza delle prescrizioni e successiva contestazione da parte delle Autorità per violazione dell’art. 650 codice del penale?
Dal 9 Marzo l’Italia è blindata da stringenti misure destinate al contenimento del virus COVID – 19.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il n. 11 dell’8 marzo 2020, ha stabilito il divieto per chiunque di transitare lungo le strade sia all’interno del proprio Comune di residenza che fuori dallo stesso se non per comprovate esigenze lavorative, di salute nonché per situazioni di estrema necessità.
Entriamo nel dettaglio della normativa: in questi giorni le pattuglie fermano in modo del tutto casuale i cittadini e le vetture che percorrono e transitano su tutto il territorio nazionale chiedendo loro i motivi e la direzione.
Nel momento in cui il transito o il percorso dichiarato non dovessero rientrare nelle esigenze di tutela di cui sopra, le forze dell’ordine procedono con l’identificazione obbligando “il circolante” a rendere dichiarazioni circa le sue generalità, ad eleggere domicilio ed infine a procedere con la nomina di un difensore di fiducia; in mancanza sarà comunque nominato un difensore d’ufficio.
È questo il momento in cui le Autorità procedono con la comunicazione della notizia di reato per la violazione dell’art. 650 del codice penale, il quale punisce “l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.
Ai fini della configurabilità dell’art. 650 c.p. è necessario che l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito da un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una determinata condotta per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui.
Ebbene, di fronte al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, circolare in mancanza dei suddetti “giustificativi” corrisponde all’inosservanza di tale provvedimento.
Tale inosservanza cosa comporta?
Semplicemente una contravvenzione da non confondere con la violazione base del Codice della strada (es. divieto di sosta o eccesso di velocità, bensì una vera e propria contravvenzione in senso tecnico, cioè un reato al pari di tutti gli altri.
Di conseguenza, da questo momento scatta un procedimento penale a carico della persona che viene fermata con pedissequa irrogazione di un’ammenda.
Cos’è l’ammenda?
È una pena prevista dal nostro Codice Penale al pari dell’arresto e della reclusione.
Come bisogna comportarsi in caso di ammenda disposta con decreto penale di condanna a seguito di violazione dell’art. 650 del Codice Penale?
È fondamentale non pagare un’ammenda disposta a mezzo di decreto penale di condanna poiché la sua corresponsione corrisponde all’esecuzione della pena e conseguente menzione sul casellario giudiziale e ciò comporta che, in tal modo, il circolante non è più considerato un soggetto incensurato.
Difatti, il decreto penale di condanna è un istituto previsto dagli articoli 459 e seguenti del Codice di Procedura Penale. La finalità è quella di perseguire reati meno gravi senza una concreta attività di udienza e mediante un’istruttoria semplificata, accelerata e sommaria. Gli effetti dello stesso equivalgono sostanzialmente a quelli di una sentenza di condanna.
Come posso evitare la condanna penale per tale reato?
Per questa categoria di reati la legge prevede a seguito della notifica del decreto penale di condanna la possibilità per il condannato, a mezzo di un avvocato, di proporre un atto di opposizione al decreto stesso entro e non oltre 15 giorni dalla notifica stessa, evitando così il processo penale e la successiva condanna attraverso l’istituto dell’oblazione penale speciale.
Quest’ultima altro non è che un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento in favore dello Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un “particolare” reato contravvenzionale, id est una sorta di depenalizzazione negoziata.
Quindi, pagando tale somma potrai:
– non affrontare il processo penale;
– evitare la condanna;
– partecipare ai concorsi pubblici;
– dichiararti incensurato poiché la tua fedina penale resterà pulita.
Dunque, grazie a tale istituto sarà possibile trasformare l’illecito penale in una sanzione amministrativa ed il reato commesso si considererà estinto.
Pertanto, in questi giorni di pandemia non fanno che susseguirsi una serie di controlli “a campione” per coloro che si trovano al di fuori dalle proprie abitazioni e che, ove privi della richiesta autocertificazione o comunque non giustificati dai motivi tassativamente imposti, si rendono passibili di denunce per inottemperanza del Decreto Ministeriale.
Non solo: vale in ultimo evidenziare che la veridicità dell’autodichiarazione potrà per giunta essere verificata anche con successivi controlli.
#iorestoacasa
Avv. Simone Troiano