L’Indennità di Trasferta dei Dirigenti Industriali

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L’Indennità di Trasferta dei Dirigenti Industriali

Tra le fattispecie portate all’attenzione di FEDERMANAGER Abruzzo e Molise, l’Indennità di Trasferta dei Dirigenti del CCNL Industria rappresenta uno degli argomenti più frequenti; con il presente articolo, cercheremo di dissipare ogni dubbio in merito.

L’Indennità di Trasferta consiste nella somma riconosciuta al lavoratore quando, il medesimo, svolge la propria attività temporaneamente in un luogo diverso dalla sede abituale prevista dal contratto individuale.

L’indennità non spetta ai c.d. “Trasfertisti”, ossia quei lavoratori che in maniera continuativa e permanente svolgono la propria attività in luoghi diversi a causa della loro mansione prevista nel contratto individuale.

Il 31 dicembre 2018, il CCNL Dirigenti Industriali terminava il suo periodo di validità; per la tacita volontà delle parti contraenti, però, continua ad avere efficacia in attesa che le trattative (in corso) per un nuovo CCNL producano i loro effetti.

Questa fase viene definita di “ultrattività” e, per questi motivi, al fine di meglio definire come e quando spetta l’Indennità di Trasferta, dobbiamo far ancora riferimento all’accordo entrato in vigore nel gennaio 2015.

L’Art.10 (Trasferte e missioni) del summenzionato, riferisce quanto segue:

“1. Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità̀, al dirigente in trasferta sarà̀ riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell’arco temporale di 24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro.

2. Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.”

In conclusione, alla luce di quanto esposto nel presente articolo, in caso di mancate intese aziendali e/o individuali tra la Società e il Dirigente Industria, che espressamente contengano accordi circa l’assorbimento delle indennità di trasferta nella retribuzione fissa corrisposta, il Dirigente avrà diritto, oltre che al rimborso delle spese documentabili, alla liquidazione di quanto previsto dall’Art. 10 del CCNL di riferimento.

Avv. Stefano Alberto Brandimarte